Valutazioni rischio rumore

Il Titolo VIII “Agenti Fisici” del D.Lgs. 81 del 09 aprile 2008 prescrive le misure di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori dai rischi derivanti da agenti fisici. 
Nella fattispecie, il Capo II del Titolo medesimo determina i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall’esposizione a rumore. 
Ai sensi del presente Capo è obbligo del datore di lavoro effettuare una valutazione del rischio rumore al fine di aggiornare il documento di valutazione dei rischi.

La valutazione del rischio rumore deve essere effettuata da personale adeguatamente qualificato e va ripetuta con cadenza almeno quadriennale (art. 181 D.Lgs. 81-08 ) oppure ad ogni modifica del processo produttivo (ad esempio riprogettazione layout, modifiche sostanziali a macchinari, applicazione di interventi tecnici di bonifica acustica a seguito del piano aziendale di riduzione dell’esposizione, ecc.).

    

Campo di applicazione della norma sono tutte le attività con personale subordinato (dipendenti, soci, ecc...). In alcuni casi (qualora per l’attività considerata è possibile escludere il superamento del Valore Inferiore d’Azione) è possibile prevedere una giustificazione (senza ricorso a rilievi strumentali).
In caso di inosservanza e di mancato adeguamento, sono previste sanzioni amministrative e penali.
L'iter per l’effettuazione della valutazione viene di seguito esposto:

  • acquisizione e valutazione delle informazioni inerenti l’attività dell’azienda, il ciclo tecnologico, le mansioni dei lavoratori e le modalità di esecuzione del lavoro;
  • identificazione delle postazioni di misura, delle lavorazioni da monitorare e dei DPI eventualmente in dotazione;
  • rilevamento livelli sonori (Leq dB(A) - Leq dB(C)) e dei livelli acustici di picco (Lpeack in dB(C));
  • acquisizione dei tempi di esposizione per ogni addetto (tempistiche di utilizzo delle attrezzature o di permanenza nelle postazioni/aree monitorate) e, ove possibile, per gruppi di lavoro omogenei;
  • calcolo del livello di esposizione giornaliera o settimanale al rumore dei lavoratori o dei gruppi omogenei (LEX,8h o LEX,w), con eventuale calcolo dell’attenuazione dei DPI forniti ai lavoratori;
  • eventuali valutazioni in merito alla necessità di interventi di bonifica.