Monitoraggio amianto aerodisperso

Le norme presenti nel Titolo IX“Sostanze pericolose” Capo III del D.Lgs. 81 del 09 aprile 2008 si applicano alle attività lavorative che possono comportare, per i lavoratori, il rischio di esposizione ad amianto. 
Con il termine amianto (o asbesto) si intende un gruppo di minerali naturali a struttura fibrosa, del gruppo dei silicati. Le fibre che lo compongono sono resistenti al fuoco, agli acidi e alle sollecitazioni a trazione.
Le polveri di amianto, respirate, provocano diverse malattie, in particolare a carico dell'apparato respiratorio (asbestosi, carcinoma polmonare e mesotelioma pleurico).

    

Dette malattie insorgono dopo molti anni dall'esposizione: dai 10 ai 15 anni per l'asbestosi, dai 10 ai 30 anni per il carcinoma polmonare e tra i 20 ed i 50 anni per il mesotelioma.
Il rilascio delle fibre nell'aria può avvenire in occasione di manipolazione dei materiali che le contengono, di una loro lavorazione, oppure spontaneamente. Il monitoraggio strumentale dell’amianto aerodisperso è finalizzato all’analisi quantitativa delle fibre libere  derivanti da materiali contenenti amianto, al fine di determinare il rischio espositivo per gli addetti. La valutazione dei rischi da esposizione all’amianto, viene effettuata dal datore di lavoro in conformità ed in base a quanto previsto dagli articoli 223 e 251, al fine di determinare idonee misure di prevenzione e protezione.

La valutazione del rischio di esposizione a fibre di amianto (prelievo dei campioni) deve essere effettuata da personale adeguatamente qualificato, previa consultazione dei lavoratori o dei loro rappresentanti. Inoltre la durata dei campionamenti deve essere tale da consentire di stabilire un’esposizione rappresentativa, per un periodo di riferimento di otto ore tramite misurazioni o calcoli ponderati nel tempo.

L'iter per l’effettuazione dei monitoraggi viene di seguito esposto:

  • scelta delle posizioni e della tipologia di monitoraggio (statico / personale);
  • esecuzioni dei monitoraggi, effettuati conformemente a quanto disposto dal D.M. 06.09.1994;
  • analisi campioni raccolti presso un Laboratorio chimico accreditato;
  • valutazione delle risultanze ottenute e confronto in merito al valore limite di esposizione;
  • eventuali valutazioni in merito alla necessità di interventi di bonifica.