Valutazione previsionale di clima acustico

La valutazione previsionale di clima acustico (art. 8 Legge 447/95), redatta da tecnico competente in acustica ambientale iscritto al rispettivo albo regionale, deve essere effettuata in caso di realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti:

a) scuole e asili nido;
b) ospedali;
c) case di cura e di riposo;
d) parchi pubblici urbani ed extraurbani;
e) nuovi insediamenti residenziali prossimi alle fonti di disturbo come strade, ferrovie, aeroporti, discoteche, pubblici esercizi, ecc.

Tale valutazione viene effettuata sia al fine di verificare la compatibilità acustica del contesto urbanistico di ubicazione dell'insediamento che per identificarne i contributi acustici successivamente indotti.

L'iter per l'effettuazione della valutazione viene di seguito esposto:

  • sopralluogo presso l'area di studio per l'acquisizione di informazioni inerenti le opere di futura realizzazione, i materiali impiegati, il cronoprogramma delle opere, l'orografia del territorio, ecc;
  • acquisizione delle planimetrie e dell'estratto mappale (riferito al Piano di Zonizzazione Acustica comunale);
  • rilevamento del livello di rumore residuo (clima acustico) presso l'area di studio, mediante fonometro analizzatore, ai sensi del Decreto 16/03/1998 (monitoraggio continuativo su
  • lungo periodo a seconda della tipologia dell'opera da realizzare);
  • sorveglianza episodica della catena di misura;
  • post-elaborazione delle risultanze rilevate, ricalcolo indici e parametri acustici;
  • calcolo previsionale o stima dei contributi acustici derivanti dalla nuova attività;
  • stesura relazione con eventuali indicazioni circa eventuali interventi di bonifica acustica e/o interventi tecnici-strutturali